{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/meteo-idro/maltempo-ottobre-novembre-2018/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900010881,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Maltempo ottobre e novembre 2018","field_titolo_esteso":"Maltempo ottobre e novembre 2018","field_id_contenuto_originale":900010882,"field_data":"2023-10-16T10:31:01+02:00","field_tipo_approfondimento":"0","path":{"alias":"/meteo-idro/maltempo-ottobre-novembre-2018"},"field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

A partire dal 2 ottobre 2018 una forte ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensità e mareggiate, investe l’Italia, e in modo particolare le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e le Province autonome di Trento e  Bolzano.

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Il passaggio della perturbazione – che causa frane, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, caduta di alberi nei centri abitati ed estesi abbattimenti di piante ad alto fusto in aree boschive - provoca numerose vittime, l'evacuazione di diversi nuclei familiari dai territori più colpiti e ingenti danni alle infrastrutture viarie, nonché alla rete dei servizi essenziali e alle attività produttive.

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Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, in tutte le sue componenti, assicura subito nelle aree interessate le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, monitoraggio del territorio, rimozione di fango e detriti e ripristino della viabilità.

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L’8 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza che è successivamente prorogato di ulteriori 12 mesi il 21 novembre 2019 e, infine, per ulteriori 12 mesi dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Dopo quest’ultima proroga, in data 8 novembre 2021, termina lo stato di emergenza

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In data 8 novembre 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 2 ottobre 2018, hanno interessato i territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e che hanno provocato situazioni di grave pericolo per le persone, l’isolamento di alcune località, oltre a fenomeni di mareggiate, frane, esondazioni di corsi d’acqua, con conseguenti allagamenti e interruzioni di viabilità e di rete di servizi.

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Ai sensi dell’art. 7, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del n. 558/2018, il Dipartimento è stato autorizzato a ricevere donazioni da numero solidale 45500 e da conto corrente di Tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per due raccolte di risorse da destinare a favore delle popolazioni colpite.

\n

Ai sensi del medesimo art. 7, con decreto del 6 febbraio 2019, n. 401, modificato dal decreto del 24 novembre 2023, n. 3976, del Capo del Dipartimento della protezione civile, è stato istituito il Comitato dei Garanti per la supervisione sull’utilizzo delle risorse solidali.

\n

Il Comitato è così composto:

\n

Prof. Raffaele Squitieri, in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile (Presidente); Dott.ssa Laura Albani, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (Componente) e Dott. Nicola Dell’Acqua, in rappresentanza delle Regioni e Province Autonome (Componente).

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Nel particolare, con comunicazione del 2 novembre 2018, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto al Dipartimento della protezione civile l’attivazione del numero solidale e la raccolta tramite telefonia fissa e mobile è stata attivata dal 4 novembre al 3 dicembre 2018. 

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Per unanime accordo tra tutte le Regioni coinvolte dall’emergenza, le somme raccolte mediante numero solidale sono state destinate alla Regione Veneto. 

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Da numero solidale 45500 è stato raccolto l’importo di euro 824.899, mentre al conto di Tesoreria n. 22330 sono pervenuti atti di liberalità per complessivi euro 2.428.720, di cui euro 2.023.424 finalizzati dai donatori alle Regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia ed euro 405.296 alla Regione Veneto.

\n

Le Regioni destinatarie delle donazioni hanno presentato al Comitato dei Garanti le seguenti proposte progettuali.
\nRegione Liguria: Interventi somma urgenza per la messa in sicurezza del centro abitato nel Comune di Zoagli (GE) e Ricostruzione paramento esterno tratto ammalorato; ricostruzione muro paraonde; sistemazione manto stradale nel Comune di Sanremo (IM).
\nRegione Friuli-Venezia Giulia: Ricostruzione ponte sul torrente Aupa nel Comune di Moggio Udinese (UD).
\nRegione Sicilia: Lavori regimentazione acque bianche – V.le Luigi Monaco nel Comune di Caltanissetta e Riparazione danni eventi alluvionali SP217 Contrada Santuzza nel Comune di Scordia (CT).

\n

Regione Veneto: Centro di coordinamento soccorsi della protezione civile, presso il VVF di Belluno e interventi di viabilità presso Tratto Ru Scalon (Valle Ombretta); Tratto Bio Ombretta (Valle Franzedas); Tratto Col Di Rocca (Albe - Valier - Monte Migogn); Tratto in Valle di San Lucano (Taibon Agordino) e Tratto Digonera - Col Da Daut (Rocca Pietore).

\n

Le risorse solidali sono state trasferite alle contabilità delle Regioni interessate per complessivi euro 2.779.287 e restano da trasferire euro 474.332 alla Regione Sicilia, in attesa di documentazione integrativa. 

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Decreto del Capo Dipartimento n. 401 del 6 febbraio 2019

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Decreto del Capo Dipartimento n. 3976 del 24 novembre 2023

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In data 8 novembre 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 2 ottobre 2018, hanno interessato i territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e che hanno provocato situazioni di grave pericolo per le persone, l’isolamento di alcune località, oltre a fenomeni di mareggiate, frane, esondazioni di corsi d’acqua, con conseguenti allagamenti e interruzioni di viabilità e di rete di servizi.
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\r\nAi sensi dell’art. 7, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del n. 558/2018, il Dipartimento è stato autorizzato a ricevere donazioni da numero solidale 45500 e da conto corrente di Tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per due raccolte di risorse da destinare a favore delle popolazioni colpite.
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\r\nAi sensi del medesimo art. 7, con decreto del 6 febbraio 2019, n. 401, modificato dal decreto del 24 novembre 2023, n. 3976, del Capo del Dipartimento della protezione civile, è stato istituito il Comitato dei Garanti per la supervisione sull’utilizzo delle risorse solidali.
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\r\nIl Comitato è così composto:
\r\n
\r\nProf. Raffaele Squitieri, in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile (Presidente); Dott.ssa Laura Albani, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (Componente) e Dott. Nicola Dell’Acqua, in rappresentanza delle Regioni e Province Autonome (Componente).
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\r\nNel particolare, con comunicazione del 2 novembre 2018, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto al Dipartimento della protezione civile l’attivazione del numero solidale e la raccolta tramite telefonia fissa e mobile è stata attivata dal 4 novembre al 3 dicembre 2018. 
\r\n
\r\nPer unanime accordo tra tutte le Regioni coinvolte dall’emergenza, le somme raccolte mediante numero solidale sono state destinate alla Regione Veneto. 
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\r\nDa numero solidale 45500 è stato raccolto l’importo di euro 824.899, mentre al conto di Tesoreria n. 22330 sono pervenuti atti di liberalità per complessivi euro 2.428.720, di cui euro 2.023.424 finalizzati dai donatori alle Regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia ed euro 405.296 alla Regione Veneto.
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\r\nLe Regioni destinatarie delle donazioni hanno presentato al Comitato dei Garanti le seguenti proposte progettuali.
\r\nRegione Liguria: Interventi somma urgenza per la messa in sicurezza del centro abitato nel Comune di Zoagli (GE) e Ricostruzione paramento esterno tratto ammalorato; ricostruzione muro paraonde; sistemazione manto stradale nel Comune di Sanremo (IM).
\r\nRegione Friuli-Venezia Giulia: Ricostruzione ponte sul torrente Aupa nel Comune di Moggio Udinese (UD).
\r\nRegione Sicilia: Lavori regimentazione acque bianche – V.le Luigi Monaco nel Comune di Caltanissetta e Riparazione danni eventi alluvionali SP217 Contrada Santuzza nel Comune di Scordia (CT).
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\r\nRegione Veneto: Centro di coordinamento soccorsi della protezione civile, presso il VVF di Belluno e interventi di viabilità presso Tratto Ru Scalon (Valle Ombretta); Tratto Bio Ombretta (Valle Franzedas); Tratto Col Di Rocca (Albe - Valier - Monte Migogn); Tratto in Valle di San Lucano (Taibon Agordino) e Tratto Digonera - Col Da Daut (Rocca Pietore).
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\r\nLe risorse solidali sono state trasferite alle contabilità delle Regioni interessate per complessivi euro 2.779.287 e restano da trasferire euro 474.332 alla Regione Sicilia, in attesa di documentazione integrativa. 

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Decreto del Capo Dipartimento n. 401 del 6 febbraio 2019

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Decreto del Capo Dipartimento n. 3976 del 24 novembre 2023

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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VISTO il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

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CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle Province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

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CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

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CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

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RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

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RAVVISATA la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell’ambiente naturale;

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ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

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CONSIDERATO che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà̀ legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell’articolo 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto;

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CONSIDERATO che l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operatività̀ dell'ordinamento provinciale;

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SENTITI il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

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ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano;
DISPONE

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Articolo 1
(Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

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1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la regione Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell’approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilità anche in gestione ad Enti territoriali e locali, nonché per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A.. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonché modalità, tempi e stime di costo della relativa attuazione.

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Articolo 2
(Copertura finanziaria)

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1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
3. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all’articolo 15.

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Articolo 3
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

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1. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.
4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalità attuative sono fissati con apposite delibere di giunta.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

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Articolo 4
(Deroghe)

\n

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
- disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
8. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.
9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del 30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
10. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1305/2013, ove gli agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del Programma Sviluppo Rurale, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall’ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.

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Articolo 5
(Contributi autonoma sistemazione)

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1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 2.
4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

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Articolo 6
(Sospensione dei mutui)

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1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

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Articolo 7
(Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici)

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1. ll Dipartimento della protezione civile provvede all’attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull’uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di Presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi
2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l’eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

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Articolo 8
(Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati)

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1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 36 unità, per la durata di 90 giorni, a decorrere dal 27 ottobre 2018. All’impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all’uopo vigenti, nonché secondo le direttive dei Prefetti interessati.
2. Agli oneri conseguenti all’integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all’interno del piano del Commissario delegato – Presidente della regione Veneto, di cui all’articolo 1, comma 4.

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Articolo 9
(Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonché per garantire la tempestiva esecuzione delle attività emergenziali)

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1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non dirigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’articolo 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennità, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno.
2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell’emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l’amministrazione regionale.
3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa.
4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto un incremento dell’indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento.
5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
6. Le previsioni di cui all’articolo 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l’intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso.
7. Per l’intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese, elevate a 70 ore per i Sindaci.

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Articolo 10
(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018)

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1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all’interno del piano di cui all’articolo 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e da quelle che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali.

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Articolo 11
(Materiali litoidi e vegetali)

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1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all’articolo 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

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Art.12
(Rimozione degli alberi abbattuti )

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1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell’area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli ambiti territoriali di intervento, ove è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell’affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine provvedono all’individuazione di soggetti attuatori che abbiano specifica conoscenza del territorio quali i Sindaci dei comuni colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove presenti. Nelle zone ove non è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il termine di cui al primo periodo è di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l’esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente.
3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.
4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell’urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti Attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima dell’adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale termine è prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato, per cause di forza maggiore e per impossibilità dovuta al cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire l’esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresì prevedere la possibilità, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.
6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al Comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.
7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale e realizzazione di tratti di viabilità forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell’intervento, di avvisi alla Casa Comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti.
8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti individuati secondo le modalità di cui al comma 1) sono autorizzati, sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti procedure:
a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate da presenza di infrastrutture anche distrutte o danneggiate, alvei di fiumi, laghi o corsi d’acqua possono, anche in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;
b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.
9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.
10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori, possono applicare le deroghe di cui all’articolo 4 alle seguenti attività:
a. operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell’arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;
b. ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all’accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all’imposto;
c. allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell’arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;
d. realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);
e. realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal Commissario delegato o dai Soggetti Attuatori che daranno comunicazione ai Comuni interessati. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. E’ altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;
f. lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisionali utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti.
11. La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell’assunzione dell’obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati provvedono in via sostituiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.
12. Limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 o quelle provinciali.

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Articolo 13
(Spese funerarie)

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1 Le spese per le esequie delle vittime dell’evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna vittima.
2 Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 provvedono ad espletare l’istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all’uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai Comuni di residenza delle vittime, con le procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.

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Articolo 14
(Procedure di approvazione dei progetti)

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1 I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

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Articolo 15
(Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

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1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell’ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola Provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 2.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d’Italia.
3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all’articolo 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi di cui all’articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.
4. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei Comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

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Articolo 16
(Norme di salvaguardia)

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1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 15 novembre 2018

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle Province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

RAVVISATA la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell’ambiente naturale;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

 

CONSIDERATO che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà̀ legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell’articolo 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operatività̀ dell'ordinamento provinciale;

SENTITI il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano;
DISPONE

Articolo 1
(Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la regione Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell’approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilità anche in gestione ad Enti territoriali e locali, nonché per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A.. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonché modalità, tempi e stime di costo della relativa attuazione.

 

Articolo 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
3. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all’articolo 15.

Articolo 3
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

1. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.
4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalità attuative sono fissati con apposite delibere di giunta.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Articolo 4
(Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
- disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
8. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.
9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del 30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
10. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1305/2013, ove gli agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del Programma Sviluppo Rurale, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall’ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.

Articolo 5
(Contributi autonoma sistemazione)

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 2.
4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Articolo 6
(Sospensione dei mutui)


1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Articolo 7
(Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici)


1. ll Dipartimento della protezione civile provvede all’attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull’uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di Presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi
2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l’eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

 


Articolo 8
(Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati)

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 36 unità, per la durata di 90 giorni, a decorrere dal 27 ottobre 2018. All’impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all’uopo vigenti, nonché secondo le direttive dei Prefetti interessati.
2. Agli oneri conseguenti all’integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all’interno del piano del Commissario delegato – Presidente della regione Veneto, di cui all’articolo 1, comma 4.


Articolo 9
(Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonché per garantire la tempestiva esecuzione delle attività emergenziali)

1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non dirigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’articolo 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennità, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno.
2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell’emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l’amministrazione regionale.
3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa.
4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto un incremento dell’indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento.
5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
6. Le previsioni di cui all’articolo 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l’intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso.
7. Per l’intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese, elevate a 70 ore per i Sindaci.


Articolo 10
(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018)

1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all’interno del piano di cui all’articolo 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e da quelle che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali.


Articolo 11
(Materiali litoidi e vegetali)

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all’articolo 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.


Art.12
(Rimozione degli alberi abbattuti )

1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell’area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli ambiti territoriali di intervento, ove è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell’affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine provvedono all’individuazione di soggetti attuatori che abbiano specifica conoscenza del territorio quali i Sindaci dei comuni colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove presenti. Nelle zone ove non è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il termine di cui al primo periodo è di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l’esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente.
3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.
4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell’urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti Attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima dell’adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale termine è prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato, per cause di forza maggiore e per impossibilità dovuta al cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire l’esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresì prevedere la possibilità, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.
6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al Comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.
7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale e realizzazione di tratti di viabilità forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell’intervento, di avvisi alla Casa Comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti.
8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti individuati secondo le modalità di cui al comma 1) sono autorizzati, sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti procedure:
a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate da presenza di infrastrutture anche distrutte o danneggiate, alvei di fiumi, laghi o corsi d’acqua possono, anche in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;
b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.
9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.
10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori, possono applicare le deroghe di cui all’articolo 4 alle seguenti attività:
a. operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell’arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;
b. ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all’accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all’imposto;
c. allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell’arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;
d. realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);
e. realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal Commissario delegato o dai Soggetti Attuatori che daranno comunicazione ai Comuni interessati. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. E’ altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;
f. lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisionali utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti.
11. La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell’assunzione dell’obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati provvedono in via sostituiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.
12. Limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 o quelle provinciali.


Articolo 13
(Spese funerarie)

1 Le spese per le esequie delle vittime dell’evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna vittima.
2 Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 provvedono ad espletare l’istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all’uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai Comuni di residenza delle vittime, con le procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.


Articolo 14
(Procedure di approvazione dei progetti)

1 I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

 

 

Articolo 15
(Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell’ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola Provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 2.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d’Italia.
3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all’articolo 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi di cui all’articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.
4. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei Comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

 

 

 

Articolo 16
(Norme di salvaguardia)


1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 15 novembre 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018

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VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\n

DISPONE

\n

Articolo 1

\n

(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

\n

 

\n

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte dei Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli Enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell’Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di sei unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI, a valere sulle risorse rese disponibili ai Commissari delegati, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 558/2018.
I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell’articolo 14 CCNL 22/1/2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018 n. 558 di ciascun Commissario delegato nel cui territorio opera il supporto amministrativo, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 558/2018.
Per le finalità di cui al comma 2 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti.
Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. Tali tecnici, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.
Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli Enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l’ANCI e gli Enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
I Commissari delegati inseriscono, per quanto di rispettiva competenza, nei piani predisposti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, le voci di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2.
All’articolo 1, comma 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 558 del 15 novembre 2018 le parole: ”decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 64” sono sostituite dalle seguenti: ”decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”.

\n

Articolo 2

\n

(Disposizioni per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto)

\n

I Presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto - Commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per l’espletamento della attività di propria competenza possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo, del supporto tecnico, operativo e logistico delle proprie società controllate e agenzie.

\n

Articolo 3

\n

(Integrazione deroghe)

\n

All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

\n

a)   al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:

\n

“decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, recante divieto di circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018.”;

\n

b) al comma 2 le parole: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui al comma 4” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:” Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163

\n

c)  al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:

\n

“215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti;

\n

51-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo.”;

\n

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

\n

“12. In base all’articolo 14, comma 2, del Regolamento  (UE) n. 561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo Regolamento n. 561/2006, per i trasporti effettuati per le finalità di cui alla presente ordinanza”.

\n

Articolo 4

\n

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

\n

I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto- legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

\n

Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Regioni che beneficia delle indennità previste dall’articolo 9, commi 1 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all’istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi 60 giorni a far data dal 24 ottobre 2018, in relazione all’effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con oneri a carico del medesimo Dipartimento della protezione civile.
Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai Commissari delegati e, a tal fine, nei piani degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

\n

Articolo 5

\n

(Supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori)

\n

1.  Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 i Commissari delegati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con i soggetti di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, in particolare per quanto concerne il supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori. I relativi oneri sono posti a carico delle contabilità speciali di ciascun Commissario delegato.

\n

Articolo 6

\n

(Disposizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano)

\n

1.  Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti provinciali. In tal caso trova applicazione l’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 29 novembre 2018

\n

 

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte dei Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli Enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell’Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di sei unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI, a valere sulle risorse rese disponibili ai Commissari delegati, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 558/2018.
I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell’articolo 14 CCNL 22/1/2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018 n. 558 di ciascun Commissario delegato nel cui territorio opera il supporto amministrativo, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 558/2018.
Per le finalità di cui al comma 2 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti.
Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. Tali tecnici, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.
Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli Enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l’ANCI e gli Enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
I Commissari delegati inseriscono, per quanto di rispettiva competenza, nei piani predisposti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, le voci di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2.
All’articolo 1, comma 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 558 del 15 novembre 2018 le parole: ”decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 64” sono sostituite dalle seguenti: ”decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”.

Articolo 2

(Disposizioni per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto)

I Presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto - Commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per l’espletamento della attività di propria competenza possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo, del supporto tecnico, operativo e logistico delle proprie società controllate e agenzie.

Articolo 3

(Integrazione deroghe)

All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

a)   al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:

“decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, recante divieto di circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018.”;

b) al comma 2 le parole: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui al comma 4” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:” Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163

c)  al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:

“215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti;

51-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo.”;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“12. In base all’articolo 14, comma 2, del Regolamento  (UE) n. 561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo Regolamento n. 561/2006, per i trasporti effettuati per le finalità di cui alla presente ordinanza”.

Articolo 4

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto- legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Regioni che beneficia delle indennità previste dall’articolo 9, commi 1 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all’istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi 60 giorni a far data dal 24 ottobre 2018, in relazione all’effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con oneri a carico del medesimo Dipartimento della protezione civile.
Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai Commissari delegati e, a tal fine, nei piani degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Articolo 5

(Supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori)

1.  Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 i Commissari delegati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con i soggetti di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, in particolare per quanto concerne il supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori. I relativi oneri sono posti a carico delle contabilità speciali di ciascun Commissario delegato.

Articolo 6

(Disposizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1.  Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti provinciali. In tal caso trova applicazione l’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 29 novembre 2018

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.”;

\n

VISTO, in particolare, l’articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

\n

VISTA la nota del 29 novembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 5.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

\n

VISTA la legge della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2018, con cui sono state stanziate apposite risorse finanziarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

\n

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2018 con la quale la Regione Veneto ha richiesto l’introduzione di alcune modifiche al comma 8 dell’articolo 12 della sopra citata ordinanza n. 558/2018;

\n

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con la quale la Regione Lombardia ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 7.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018;

\n

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto un’integrazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;
DISPONE

\n

Articolo 1
(Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana)

\n

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato.

\n

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\n

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 12 dell’ordinanza n. 558/2018 )

\n

1. All’articolo 12, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

\n

a) al comma 2 dopo le parole: ”di sessanta giorni.” sono aggiunte le seguenti: ”In tal caso l’individuazione degli ambiti territoriali di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.”;

\n

b) al comma 8 la lettera b) è così sostituita: “b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo può essere finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di ripristino o di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.”;

\n

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: ”8-bis. Allo scopo di consentire la tempestiva eliminazione delle cause di pericolosità connesse alla permanenza del materiale legnoso e il ripristino dello stato dei boschi stessi salvo quanto previsto al comma 8 resta ferma sia la possibilità della vendita in piedi del materiale legnoso che l’affidamento di servizi di esbosco per il trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.”.

\n

Articolo 3
(Integrazione deroghe)

\n

1. All’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

\n

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ – decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11.”;

\n

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:”7-bis. I Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere sulla base di apposita motivazione in deroga all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alle altre disposizioni che prevedono l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali”.

\n

Articolo 4
(Integrazione risorse finanziarie Regione Lombardia)

\n

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 7.000.000,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 13410, nella contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Direttore della protezione civile della regione Lombardia – Commissario delegato.

\n

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 7 dicembre 2018

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

VISTA la nota del 29 novembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 5.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

VISTA la legge della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2018, con cui sono state stanziate apposite risorse finanziarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2018 con la quale la Regione Veneto ha richiesto l’introduzione di alcune modifiche al comma 8 dell’articolo 12 della sopra citata ordinanza n. 558/2018;

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con la quale la Regione Lombardia ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 7.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018;

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto un’integrazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;
DISPONE

Articolo 1
(Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 12 dell’ordinanza n. 558/2018 )

1. All’articolo 12, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: ”di sessanta giorni.” sono aggiunte le seguenti: ”In tal caso l’individuazione degli ambiti territoriali di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.”;

b) al comma 8 la lettera b) è così sostituita: “b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo può essere finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di ripristino o di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: ”8-bis. Allo scopo di consentire la tempestiva eliminazione delle cause di pericolosità connesse alla permanenza del materiale legnoso e il ripristino dello stato dei boschi stessi salvo quanto previsto al comma 8 resta ferma sia la possibilità della vendita in piedi del materiale legnoso che l’affidamento di servizi di esbosco per il trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.”.

Articolo 3
(Integrazione deroghe)

1. All’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ – decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11.”;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:”7-bis. I Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere sulla base di apposita motivazione in deroga all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alle altre disposizioni che prevedono l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali”.


Articolo 4
(Integrazione risorse finanziarie Regione Lombardia)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 7.000.000,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 13410, nella contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Direttore della protezione civile della regione Lombardia – Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.


La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 7 dicembre 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

"},"field_abstract":{"processed":"

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018

\n","value":"  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 "},"field_data":"2018-12-07T09:12:00+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n--560-del-7-dicembre-2018--ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-conseguenza-del-maltempo-che-ha-interessato-le-regioni-friuli-v/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n.564 del 27 dicembre 2018: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Toscana a partire dal mese di ottobre 2018","field_titolo_esteso":"Ocdpc n.564 del 27 dicembre 2018: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Toscana a partire dal mese di ottobre 2018","body":{"processed":"

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018 e n. 560 del 7 dicembre 2018;

\n

VISTO, in particolare, l’articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

\n

VISTA la nota del 17 dicembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 6.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

\n

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 17 dicembre 2017, con cui sono state individuate le ulteriori risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

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RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

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DISPONE

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Articolo 1
(Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana)

\n

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede a versare la somma di euro 6.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 42766 di cui alla delibera della Giunta Regionale della Toscana del 17 dicembre 2018.

\n

2. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma, 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

\n

Articolo 2
(Ulteriori disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

\n

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale, il personale dirigenziale e non dirigenziale, in servizio anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2018, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui al comma 11 dell’articolo 22 ed ai commi 12 e 13 dell’articolo 42 dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2019.

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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 27 dicembre 2018

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018 e n. 560 del 7 dicembre 2018;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

VISTA la nota del 17 dicembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 6.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 17 dicembre 2017, con cui sono state individuate le ulteriori risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

DISPONE

Articolo 1
(Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede a versare la somma di euro 6.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 42766 di cui alla delibera della Giunta Regionale della Toscana del 17 dicembre 2018.

2. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma, 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.


Articolo 2
(Ulteriori disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale, il personale dirigenziale e non dirigenziale, in servizio anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2018, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui al comma 11 dell’articolo 22 ed ai commi 12 e 13 dell’articolo 42 dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2019.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 27 dicembre 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

"},"field_abstract":{"processed":"

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2019

\n","value":"

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2019

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VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019;

\n

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 410 del 15 gennaio 2019;

\n

VISTA la nota del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, prot. n. 37454 del 16 gennaio 2019;

\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;

\n

DISPONE

\n

Articolo 1
(Integrazione deroghe)

\n

1. All’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 525 del 4 dicembre 2018, recante i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2019;”.

\n

Articolo 2
(Integrazione risorse finanziarie Regione Friuli Venezia Giulia)

\n

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Friuli Venezia Giulia provvede a versare la somma di euro 42.500.000,00 nella contabilità speciale n. 6113, aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia – Commissario delegato, con oneri posti a valere, rispettivamente, per euro 37.000.000,00, sul capitolo di bilancio regionale n. 6945 e, per euro 5.500.000,00, sul capitolo di bilancio regionale n. 4150.

\n

2. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.

\n

3. Il predetto Commissario è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

\n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 8 febbraio 2019

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019;

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 410 del 15 gennaio 2019;

VISTA la nota del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, prot. n. 37454 del 16 gennaio 2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;

DISPONE

Articolo 1
(Integrazione deroghe)

1. All’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 525 del 4 dicembre 2018, recante i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2019;”.

Articolo 2
(Integrazione risorse finanziarie Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Friuli Venezia Giulia provvede a versare la somma di euro 42.500.000,00 nella contabilità speciale n. 6113, aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia – Commissario delegato, con oneri posti a valere, rispettivamente, per euro 37.000.000,00, sul capitolo di bilancio regionale n. 6945 e, per euro 5.500.000,00, sul capitolo di bilancio regionale n. 4150.

2. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.

3. Il predetto Commissario è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 8 febbraio 2019


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019

\n","value":" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019 "},"field_data":"2019-02-08T23:02:00+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n--575-dell-8-febbraio-2019--ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-meteorologici-che-hanno/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 601 del 1 agosto 2019","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 601 del 1 agosto 2019 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018","body":{"processed":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTI  gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli da 1 a 5;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

\n

VISTE le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»;

\n

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;

\n

VISTO l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

\n

VISTE le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019 con la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha richiesto l'adozione di apposite disposizioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio regionale;

\n

VISTI gli esiti degli incontri tenutesi presso il dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;

\n

CONSIDERATA la necessità di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

\n

ACQUISITA l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

\n

DISPONE:

\n

ART. 1
(Integrazione deroghe)

\n
  1.  All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte le seguenti: «65, 66».
    \n\t 
  2. \n
  3.  All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole:
    \n\t«- 32, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del medesimo art. 32, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
    \n\t-77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC».
    \n\t 
  4. \n
  5. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per quanto riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale.
    \n\t 
  6. \n
  7.  All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, la parola: «51-bis» è sostituita dalla seguente: «59» e sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo».
    \n\t 
  8. \n
  9. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
  10. \n

ART. 2
\n(Disposizioni personale di supporto)

\n
  1.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e, nel limite delle risorse che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 continuano ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
    \n\t 
  2. \n
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le unità di personale di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono elevate fino a 21 unità di personale di cui una dirigenziale e 20 non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale e presso le amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    \n\t 
  4. \n
  5.  Al fine di assicurare parità di trattamento e pari opportunità al personale individuato ai sensi del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a riconoscere al proprio personale il trattamento stipendiale fondamentale e accessorio definito dal contratto collettivo del comparto di appartenenza comprensivo dell'indennità di posizione organizzativa.
    \n\t 
  6. \n
  7.  All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dopo le parole «in godimento» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione.».
    \n\t 
  8. \n
  9. All'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ed alla copertura dei relativi oneri i commissari delegati provvedono a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e 21 febbraio 2019 ovvero versate nelle contabilità speciali dalle regioni, previa rimodulazione ed indicazione nel piano degli interventi.
    \n\t 
  10. \n
  11.  I soggetti attuatori degli interventi previsti nei piani dei commissari delegati sono autorizzati a riconoscere al personale non dirigenziale, direttamente impegnato nelle relative attività. prestazioni per lavoro straordinario, effettivamente rese ed oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo mensile di venticinque ore pro capite, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
    \n\t 
  12. \n
  13. Al personale dirigenziale o titolare di posizione organizzativa dei soggetti attuatori direttamente impegnati nell'attuazione delle attività previste nei piani dei commissari delegati, può essere riconosciuto un incremento fino al 30% dell'indennità di posizione, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione, corrisposta in funzione dei giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e alla contrattazione decentrata.
    \n\t 
  14. \n
  15. Gli oneri di cui ai commi 6 e 7 sono posti a carico dei bilanci dei soggetti attuatori e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
    \n\t 
  16. \n
  17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non si applicano al personale regionale che beneficia delle indennità previste dall'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
    \n\t 
  18. \n
  19.  Il personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui all'art. 9, comma 2 dell'ordinanza n. 558/2018 una volta individuato è trasferito presso lo specifico ufficio di supporto nei limiti massimi di durata dello stato di emergenza. In deroga alle previsioni contrattuali collettive di lavoro, anche decentrate, vigenti, attesa la provvisorietà del trasferimento in oggetto, al medesimo personale non spetta alcuna indennità di trasferimento, comunque denominata, correlata o conseguente al mutamento della sede di servizio, anche se sita in comune diverso.
    \n\t 
  20. \n
  21.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto degli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
  22. \n

ART. 3
\n(Disposizioni relative alla Regione Veneto)

\n
  1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Veneto provvede a versare la somma di euro 3.245.515,35 nella contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Veneto - Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di spesa del bilancio regionale n. U103857 per euro 2.450.688,52 di cui ai decreti n. 384 del 27 dicembre 2018 e n. 397 del 31 dicembre 2018 e capitolo di spesa del bilancio regionale n. U102110 per euro 794.826,83 di cui alla delibera della giunta regionale n. 1919 del 21 dicembre 2018.
    \n\t 
  2. \n
  3.  Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
    \n\t 
  4. \n
  5. I comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 possono riconoscere prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei primi sessanta giorni oltre il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 559/2018 e fino ad un massimo di cento ore pro-capite, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. A tal fine il riconoscimento di dette ore di straordinario non concorre alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ed all'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi di lavoro straordinario di cui al medesimo art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
  6. \n

ART. 4
\n( Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

\n
  1. All'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma:
    \n\t«4-bis: la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività' economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo.».
    \n\t 
  2. \n
  3. All'art. 12 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al comma 7 le parole:
    \n\t«e per il ripristino della viabilità forestale integrata» sono sostituite dalle seguenti: «, per il ripristino della viabilità forestale integrata e per la salvaguardia della sezione idraulica di deflusso dei corsi d'acqua minori» e dopo le parole: «per la rimozione degli alberi abbattuti» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per il taglio dei soggetti in piedi prospicenti le corrispondenti sponde dei collettori.».
    \n\t 
  4. \n
  5. All'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-bis (Interventi di interesse pubblico da parte di soggetti privati).
    \n\t1. Nei territori della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, della Comunità Valsugana e Tesino, della Comunità di Primiero, della Comunità territoriale della Val di Fiemme, del Comun General de Fascia, della Comunità della Valle di Sole e della Comunità delle Giudicarie, colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la Provincia autonoma di Trento può individuare con proprio provvedimento soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi di interesse pubblico finalizzati al ripristino o alla riduzione del rischio residuo sotto il profilo della sicurezza idraulica e idrogeologica nonché alla tutela fitosanitaria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Gli interventi sono eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei medesimi lavori e interventi da parte dell'ente pubblico.».
  6. \n

ART. 5
\n(Apertura contabilità speciale Regione Umbria)

\n
  1. Per l'espletamento delle attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Umbria, che opera in qualità di soggetto responsabile delle attività medesime. 
    \n\t 
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 1 agosto 2019

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n
\r\nVISTI  gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli da 1 a 5;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
\r\n
\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
\r\n
\r\nVISTE le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;
\r\n
\r\nVISTO l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
\r\n
\r\nVISTE le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019 con la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha richiesto l'adozione di apposite disposizioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio regionale;

\r\n\r\n

VISTI gli esiti degli incontri tenutesi presso il dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

CONSIDERATA la necessità di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

\r\n\r\n

ACQUISITA l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
\r\n
\r\nDISPONE:

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Integrazione deroghe)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte le seguenti: «65, 66».
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3.  All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole:
    \r\n\t«- 32, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del medesimo art. 32, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
    \r\n\t-77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC».
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per quanto riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale.
    \r\n\t 
  6. \r\n\t
  7.  All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, la parola: «51-bis» è sostituita dalla seguente: «59» e sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo».
    \r\n\t 
  8. \r\n\t
  9. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
  10. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 2
\r\n(Disposizioni personale di supporto)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e, nel limite delle risorse che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 continuano ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le unità di personale di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono elevate fino a 21 unità di personale di cui una dirigenziale e 20 non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale e presso le amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5.  Al fine di assicurare parità di trattamento e pari opportunità al personale individuato ai sensi del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a riconoscere al proprio personale il trattamento stipendiale fondamentale e accessorio definito dal contratto collettivo del comparto di appartenenza comprensivo dell'indennità di posizione organizzativa.
    \r\n\t 
  6. \r\n\t
  7.  All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dopo le parole «in godimento» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione.».
    \r\n\t 
  8. \r\n\t
  9. All'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ed alla copertura dei relativi oneri i commissari delegati provvedono a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e 21 febbraio 2019 ovvero versate nelle contabilità speciali dalle regioni, previa rimodulazione ed indicazione nel piano degli interventi.
    \r\n\t 
  10. \r\n\t
  11.  I soggetti attuatori degli interventi previsti nei piani dei commissari delegati sono autorizzati a riconoscere al personale non dirigenziale, direttamente impegnato nelle relative attività. prestazioni per lavoro straordinario, effettivamente rese ed oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo mensile di venticinque ore pro capite, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
    \r\n\t 
  12. \r\n\t
  13. Al personale dirigenziale o titolare di posizione organizzativa dei soggetti attuatori direttamente impegnati nell'attuazione delle attività previste nei piani dei commissari delegati, può essere riconosciuto un incremento fino al 30% dell'indennità di posizione, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di posizione, corrisposta in funzione dei giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e alla contrattazione decentrata.
    \r\n\t 
  14. \r\n\t
  15. Gli oneri di cui ai commi 6 e 7 sono posti a carico dei bilanci dei soggetti attuatori e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
    \r\n\t 
  16. \r\n\t
  17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non si applicano al personale regionale che beneficia delle indennità previste dall'art. 9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
    \r\n\t 
  18. \r\n\t
  19.  Il personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui all'art. 9, comma 2 dell'ordinanza n. 558/2018 una volta individuato è trasferito presso lo specifico ufficio di supporto nei limiti massimi di durata dello stato di emergenza. In deroga alle previsioni contrattuali collettive di lavoro, anche decentrate, vigenti, attesa la provvisorietà del trasferimento in oggetto, al medesimo personale non spetta alcuna indennità di trasferimento, comunque denominata, correlata o conseguente al mutamento della sede di servizio, anche se sita in comune diverso.
    \r\n\t 
  20. \r\n\t
  21.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto degli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Disposizioni relative alla Regione Veneto)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Veneto provvede a versare la somma di euro 3.245.515,35 nella contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Veneto - Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di spesa del bilancio regionale n. U103857 per euro 2.450.688,52 di cui ai decreti n. 384 del 27 dicembre 2018 e n. 397 del 31 dicembre 2018 e capitolo di spesa del bilancio regionale n. U102110 per euro 794.826,83 di cui alla delibera della giunta regionale n. 1919 del 21 dicembre 2018.
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3.  Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5. I comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 possono riconoscere prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei primi sessanta giorni oltre il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 559/2018 e fino ad un massimo di cento ore pro-capite, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. A tal fine il riconoscimento di dette ore di straordinario non concorre alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ed all'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi di lavoro straordinario di cui al medesimo art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n( Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma:
    \r\n\t«4-bis: la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività' economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo.».
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3. All'art. 12 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al comma 7 le parole:
    \r\n\t«e per il ripristino della viabilità forestale integrata» sono sostituite dalle seguenti: «, per il ripristino della viabilità forestale integrata e per la salvaguardia della sezione idraulica di deflusso dei corsi d'acqua minori» e dopo le parole: «per la rimozione degli alberi abbattuti» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per il taglio dei soggetti in piedi prospicenti le corrispondenti sponde dei collettori.».
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5. All'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-bis (Interventi di interesse pubblico da parte di soggetti privati).
    \r\n\t1. Nei territori della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, della Comunità Valsugana e Tesino, della Comunità di Primiero, della Comunità territoriale della Val di Fiemme, del Comun General de Fascia, della Comunità della Valle di Sole e della Comunità delle Giudicarie, colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la Provincia autonoma di Trento può individuare con proprio provvedimento soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi di interesse pubblico finalizzati al ripristino o alla riduzione del rischio residuo sotto il profilo della sicurezza idraulica e idrogeologica nonché alla tutela fitosanitaria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Gli interventi sono eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei medesimi lavori e interventi da parte dell'ente pubblico.».
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 5
\r\n(Apertura contabilità speciale Regione Umbria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'espletamento delle attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Umbria, che opera in qualità di soggetto responsabile delle attività medesime. 
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 1 agosto 2019

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183  del 6 agosto 2019

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183  del 6 agosto 2019

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,n. 1;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna; VISTA la nota della Commissione speciale di protezione civile prot. n. 256436 dell’11 maggio 2020;

\n

D’INTESA con le Regioni interessate;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

\n

1. All’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

\n
  1. al comma 1 dell’articolo 4 dopo l’alinea “- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;” è aggiunta la seguente “- regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, articolo 34 e regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, art. 36;”;
  2. \n
  3. al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “ed integrazioni, articoli 6, 7,” sono aggiunte le seguenti “7-bis – permettendo di assoggettare alla procedura Via regionale alcuni interventi di competenza statale in particolare gli interventi dell’Allegato II bis, comma 2, lettera c) -,”;
  4. \n
  5. al secondo alinea del comma 3 dell’articolo 4 dopo le parole “del contesto emergenziale” sono aggiunte le parole “nonché favorire la rapida ripresa dei cantieri e dell’economia in relazione alla grave emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale”;
  6. \n
  7. al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole “previsto al comma 3,” sono aggiunte le parole “per la realizzazione degli interventi e”;
  8. \n
  9. al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole “alla presente ordinanza” sono aggiunte le seguenti: “, per favorire la rapida ripresa dell’economia,”;
  10. \n
  11. al comma 5 dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019, dopo le parole: “6 settembre 2011, n. 159.” sono aggiunte le seguenti: “Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai Soggetti attuatori dallo Stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.”;
  12. \n
  13. all’articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: “12. I soggetti di cui all’articolo 1 possono derogare all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con particolare riferimento ai termini previsti per il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati, necessari per dare attuazione agli interventi e alle misure di cui alla presente ordinanza, compresi i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”;
  14. \n
  15. al comma 4 dell’articolo 14 dopo le parole “dalla attivazione” sono aggiunte le parole “per le procedure di valutazione di impatto ambientale regionale inclusa l’eventuale fase di screening”;
  16. \n
  17. al comma 4 dell’articolo 14 la parola “dieci” è sostituita dalla parola “sette”;
  18. \n
  19. al comma 4 dell’articolo 14 dopo la parola “sette giorni” sono aggiunte le seguenti parole: “e di giorni quindici per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
  20. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 18 agosto 2020

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna; VISTA la nota della Commissione speciale di protezione civile prot. n. 256436 dell’11 maggio 2020;

\r\n\r\n

D’INTESA con le Regioni interessate;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

\r\n\r\n

1. All’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. al comma 1 dell’articolo 4 dopo l’alinea “- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;” è aggiunta la seguente “- regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, articolo 34 e regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, art. 36;”;
  2. \r\n\t
  3. al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “ed integrazioni, articoli 6, 7,” sono aggiunte le seguenti “7-bis – permettendo di assoggettare alla procedura Via regionale alcuni interventi di competenza statale in particolare gli interventi dell’Allegato II bis, comma 2, lettera c) -,”;
  4. \r\n\t
  5. al secondo alinea del comma 3 dell’articolo 4 dopo le parole “del contesto emergenziale” sono aggiunte le parole “nonché favorire la rapida ripresa dei cantieri e dell’economia in relazione alla grave emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale”;
  6. \r\n\t
  7. al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole “previsto al comma 3,” sono aggiunte le parole “per la realizzazione degli interventi e”;
  8. \r\n\t
  9. al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole “alla presente ordinanza” sono aggiunte le seguenti: “, per favorire la rapida ripresa dell’economia,”;
  10. \r\n\t
  11. al comma 5 dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019, dopo le parole: “6 settembre 2011, n. 159.” sono aggiunte le seguenti: “Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai Soggetti attuatori dallo Stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.”;
  12. \r\n\t
  13. all’articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: “12. I soggetti di cui all’articolo 1 possono derogare all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con particolare riferimento ai termini previsti per il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati, necessari per dare attuazione agli interventi e alle misure di cui alla presente ordinanza, compresi i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”;
  14. \r\n\t
  15. al comma 4 dell’articolo 14 dopo le parole “dalla attivazione” sono aggiunte le parole “per le procedure di valutazione di impatto ambientale regionale inclusa l’eventuale fase di screening”;
  16. \r\n\t
  17. al comma 4 dell’articolo 14 la parola “dieci” è sostituita dalla parola “sette”;
  18. \r\n\t
  19. al comma 4 dell’articolo 14 dopo la parola “sette giorni” sono aggiunte le seguenti parole: “e di giorni quindici per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
  20. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 18 agosto 2020

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 25 agosto 2020

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 25 agosto 2020

\r\n"},"field_data":"2020-08-18T18:45:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":true,"fields":{"slug":"/normativa/ocpc-n--696-del-18-agosto-2020---ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-in-conseguenza-degli-eccezionali-eventi-meteorologici-che-hanno-i-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"},{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 727 del 23 dicembre 2020","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 727 del 23 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018","body":{"processed":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l’altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all’Azione 2 (Piano Emergenza Dissesto), “il Sotto-Piano di Azione di Contrasto al Rischio Idrogeologico determinato da Calamità Naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le Ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

\n

VISTO l’articolo 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 “al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018”;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l’assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 recante l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell’Unione Europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 ed euro 13.996.717 per finanziare gli interventi connessi agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Campania e Valle d’Aosta nello stesso periodo di ottobre 2018, per i quali non è stato invece deliberata apposita dichiarazione dello stato di emergenza;

\n

VISTA la nota PSN/60612 del 20 novembre 2019 con cui, su richiesta delle regioni interessate sono state trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) - gli estremi per l’accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell’Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

\n

CONSIDERATO che tali risorse sono state già trasferite sulle contabilità speciali e ordinarie delle Regioni e delle province Autonome interessate;

\n

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate, ivi comprese quelle rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, e finalizzate alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto Fondo;

\n

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi presso il Dipartimento della protezione civile con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

 

\n

DISPONE

\n

 

\n

ART. 1

\n

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’allegato elenco, delle risorse finanziarie già trasferite dall’Unione Europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 e quindi allocate sulle contabilità speciali ovvero, per le predette Province autonome, sulle contabilità provinciali utilizzate per l’attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi previsti dai decreti e dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa, possono utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle medesime ordinanze. 

\n

Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

\n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 23 dicembre 2020,

\n

 

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l’altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all’Azione 2 (Piano Emergenza Dissesto), “il Sotto-Piano di Azione di Contrasto al Rischio Idrogeologico determinato da Calamità Naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le Ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 “al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l’assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 recante l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell’Unione Europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 ed euro 13.996.717 per finanziare gli interventi connessi agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Campania e Valle d’Aosta nello stesso periodo di ottobre 2018, per i quali non è stato invece deliberata apposita dichiarazione dello stato di emergenza;

\r\n\r\n

VISTA la nota PSN/60612 del 20 novembre 2019 con cui, su richiesta delle regioni interessate sono state trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) - gli estremi per l’accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell’Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che tali risorse sono state già trasferite sulle contabilità speciali e ordinarie delle Regioni e delle province Autonome interessate;

\r\n\r\n

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate, ivi comprese quelle rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, e finalizzate alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto Fondo;

\r\n\r\n

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi presso il Dipartimento della protezione civile con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’allegato elenco, delle risorse finanziarie già trasferite dall’Unione Europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 e quindi allocate sulle contabilità speciali ovvero, per le predette Province autonome, sulle contabilità provinciali utilizzate per l’attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi previsti dai decreti e dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa, possono utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle medesime ordinanze. 

\r\n\r\n

Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 23 dicembre 2020,

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nAngelo Borrelli

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 2021

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 2021

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonché la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\n

VISTO l’articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019, n. 613 del 5 novembre 2019 e n. 727 del 23 dicembre 2020;

\n

VISTA la nota del 29 marzo 2021 con la quale il Presidente della Regione Veneto rappresenta la necessità di far subentrare nel ruolo di Commissario delegato per l’emergenza in rassegna l’Arch. Ugo Sorani, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età ordinamentali;

\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo 1

\n

(Commissario delegato della Regione Veneto)

\n

A parziale modifica di quanto disposto all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 588 del 15 novembre 2018, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario delegato per l’emergenza in rassegna l’Arch. Ugo Soragni, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma,  16 aprile 2021

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonché la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019, n. 613 del 5 novembre 2019 e n. 727 del 23 dicembre 2020;

\r\n\r\n

VISTA la nota del 29 marzo 2021 con la quale il Presidente della Regione Veneto rappresenta la necessità di far subentrare nel ruolo di Commissario delegato per l’emergenza in rassegna l’Arch. Ugo Sorani, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età ordinamentali;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

Articolo 1

\r\n\r\n

(Commissario delegato della Regione Veneto)

\r\n\r\n

A parziale modifica di quanto disposto all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 588 del 15 novembre 2018, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario delegato per l’emergenza in rassegna l’Arch. Ugo Soragni, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma,  16 aprile 2021

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

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In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Calabria con nota del 3 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE
\n 

\n

ART. 1

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\n
  1. La Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6116, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6116 alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \n

 

\n

ART. 2

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche ed integrazioni)

\n
  1. La Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Calabria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6116 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5 dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.\n

    \t 

  22. \n

ART. 3
\n(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 12 gennaio 2022
\n 

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Calabria con nota del 3 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n


\r\nDISPONE
\r\n 

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6116, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6116 alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche ed integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Calabria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6116 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5 dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
    \r\n\t
    \r\n\t 
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2022
\r\n 

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

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In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato D. Lgs n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Sardegna con nota del 13 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\n 

\n

DISPONE
\n 

\n

ART. 1
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020)

\n
  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \n

 

\n

ART. 2
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \n

 

\n

ART. 3
\n(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 12 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato D. Lgs n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Sardegna con nota del 13 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n 

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

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​​​​IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Liguria con nota del 16 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità)

\n
  1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \n
  9. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \n
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile o n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \n
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 568 del 16 gennaio 2019 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  24. \n

 

\n

ART. 2
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Liguria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \n

 

\n

ART. 3
(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 12 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

​​​​IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Liguria con nota del 16 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n


\r\nDISPONE
\r\n
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \r\n\t
  9. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \r\n\t
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile o n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \r\n\t
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 568 del 16 gennaio 2019 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  24. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Liguria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2022

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\n 

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “ Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021, con le quali è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto con nota del 16 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\n 

\n

DISPONE

\n

ART.1
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

\n
  1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’Architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \n
  17. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  18. \n
  19. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
  20. \n

 

\n

ART. 2
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’Architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \n

 

\n

ART. 3
(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 12 gennaio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

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Fabrizio Curcio

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n 

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “ Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021, con le quali è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto con nota del 16 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n
\r\nART.1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020
)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’Architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \r\n\t
  17. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  18. \r\n\t
  19. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
  20. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’Architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 12 gennaio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2022

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​​​IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
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\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “ Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

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ACQUISITA l’intesa della Regione Friuli Venezia Giulia con nota del 3 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\n 

\n

DISPONE
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\n

ART. 1
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

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  1. La Regione Friuli Venezia Giulia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo  44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale con delega alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \n
  9. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \n
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale n. 6113, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \n
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.\n

    \t 

  24. \n

ART. 2
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Friuli Venezia Giulia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale con delega alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \n

 

\n

ART. 3
(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 12 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

​​​IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n 

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “ Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Friuli Venezia Giulia con nota del 3 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n 

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Friuli Venezia Giulia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo  44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale con delega alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \r\n\t
  9. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \r\n\t
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale n. 6113, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \r\n\t
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
    \r\n\t
    \r\n\t 
  24. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Friuli Venezia Giulia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale con delega alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale n. 6113 che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2022

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 606 del 18 settembre 2019, con le quali è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato D. Lgs n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\n 

\n

DISPONE

\n

 

\n

ART. 1
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità)

\n
  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore protezione civile della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 14 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \n
  9. Il soggetto responsabile, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \n
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \n
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 606 del 18 settembre 2019 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  24. \n

 

\n

ART. 2
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore protezione civile della Regione Toscana, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Toscana delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \n

 

\n

ART. 3
(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

 

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 12 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Fabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 606 del 18 settembre 2019, con le quali è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato D. Lgs n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore protezione civile della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 14 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  8. \r\n\t
  9. Il soggetto responsabile, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  12. \r\n\t
  13. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  22. \r\n\t
  23. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 606 del 18 settembre 2019 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
  24. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Settore protezione civile della Regione Toscana, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Toscana delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2022

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\n 

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia Romagna con nota del 9 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\n 

\n

DISPONE
\n 

\n

ART. 1

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\n
  1. La Regione Emilia Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.  
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.  
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \n

 

\n

ART. 2
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Emilia Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \n

 

\n

ART. 3
\n(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma,  12 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n 

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia Romagna con nota del 9 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n 

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

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    \r\n\t
  1. La Regione Emilia Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.  
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.  
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Emilia Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia Romagna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
  22. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma,  12 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2022

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Lazio con nota del 1 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\n
  1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Lazio nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6104 alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
    \n\t 
  16. \n

ART. 2
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\n
  1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Lazio nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale  e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
    \n\t 
  22. \n

ART. 3
\n(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
    \n\t 
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 24 gennaio 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Lazio con nota del 1 dicembre 2021;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n
\r\nDISPONE

\r\n\r\n


\r\nART. 1
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Lazio nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6104 alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
    \r\n\t 
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Lazio nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale  e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
    \r\n\t 
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 24 gennaio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2022

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 con cui  gli effetti del predetto stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018 nel territorio della provincia di Trapani;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana con nota del 5 gennaio 2022;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

 

\n

ART. 1

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

\n

 

\n
  1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \n
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche,  a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \n
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \n
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \n
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \n

ART. 2

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

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\n
  1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \n
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \n
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \n
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \n
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \n
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \n
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \n

ART. 3

\n

(Ulteriori disposizioni)

\n
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 3 febbraio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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Fabrizio Curcio

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IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 con cui  gli effetti del predetto stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018 nel territorio della provincia di Trapani;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana con nota del 5 gennaio 2022;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

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ART. 1

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(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020)

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    \r\n\t
  1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
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    \r\n\t
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. \r\n\t
  3. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche,  a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  6. \r\n\t
  7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  12. \r\n\t
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  14. \r\n\t
  15. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Siciliana nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n\t
  7. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  8. \r\n\t
  9. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  12. \r\n\t
  13. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  14. \r\n\t
  15. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  18. \r\n\t
  19. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  20. \r\n\t
  21. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3

\r\n\r\n

(Ulteriori disposizioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 3 febbraio 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022

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​​​​​​IL APO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Trento;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell’articolo 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le Regioni – intestatarie di contabilità speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

\n

ACQUISITA l’intesa della Provincia Autonoma di Trento con nota del 27 dicembre 2021;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

 

\n

ART. 1

\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

\n
  1. La Provincia Autonoma di Trento già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Trento continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia Autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della medesima ordinanza.
  4. \n
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
  6. \n
  7. La Provincia Autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  8. \n
  9. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia Autonoma di Trento può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  10. \n
  11. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Trento da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  12. \n
  13. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  14. \n
  15. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
  16. \n
  17. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  18. \n
  19. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  20. \n
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
  22. \n

ART. 2

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(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

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  1. La Provincia Autonoma di Trento già individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia Autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia Autonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche.  
  6. \n
  7. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  8. \n
  9. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  10. \n
  11. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5.
  12. \n
  13. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  14. \n
  15. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
  16. \n
  17. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  18. \n
  19. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.
  20. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 3 febbraio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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Fabrizio Curcio

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​​​​​​IL APO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Trento;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

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RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell’articolo 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le Regioni – intestatarie di contabilità speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Provincia Autonoma di Trento con nota del 27 dicembre 2021;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

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ART. 1

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(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

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    \r\n\t
  1. La Provincia Autonoma di Trento già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Trento continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia Autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della medesima ordinanza.
  4. \r\n\t
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
  6. \r\n\t
  7. La Provincia Autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia Autonoma di Trento può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  10. \r\n\t
  11. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Trento da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  12. \r\n\t
  13. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  14. \r\n\t
  15. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
  16. \r\n\t
  17. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  18. \r\n\t
  19. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
  20. \r\n\t
  21. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Provincia Autonoma di Trento già individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia Autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia Autonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n\t
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche.  
  6. \r\n\t
  7. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  10. \r\n\t
  11. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5.
  12. \r\n\t
  13. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  14. \r\n\t
  15. La Provincia Autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
  16. \r\n\t
  17. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  18. \r\n\t
  19. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.
  20. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 3 febbraio 2022

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022

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VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

\n

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

\n

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 15 marzo 2019;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1

\n

La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

\n

Per le finalità di cui al comma 1 il Dirigente del settore protezione civile regionale della regione Toscana prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all’articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti previsti dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a rimodulare il Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale,  alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, a trasferire al Soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
Il Soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n.6064, aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino 14 marzo 2021. Il predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Qualora nell’ambito della rimodulazione di cui al comma 2 ovvero a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Soggetto di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove la competenza alla realizzazione dell’intervento sia di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
Il Soggetto di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 15 aprile 2019

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 15 marzo 2019;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

Per le finalità di cui al comma 1 il Dirigente del settore protezione civile regionale della regione Toscana prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all’articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti previsti dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a rimodulare il Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale,  alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, a trasferire al Soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
Il Soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n.6064, aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino 14 marzo 2021. Il predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Qualora nell’ambito della rimodulazione di cui al comma 2 ovvero a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Soggetto di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove la competenza alla realizzazione dell’intervento sia di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
Il Soggetto di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2019

\n","value":" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2019 "},"field_data":"2019-04-15T12:04:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n--589-del-15-aprile-2019-subentro-della-regione-toscana-nelle-iniziative-finalizzate-a-consentire-il-superamento-della-situazione-di-criticit--/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 868 del 1 marzo 2022 ","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 868 del 1 marzo 2022 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteo","body":{"processed":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie; 

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018; 

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021; 

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018; 

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

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VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie; 

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
\n-    il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2, comma 1); 
\n-    relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-ter);
\n-     gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 2, comma 5);
\n-    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 2, comma 6); 
\n-    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (articolo 6, comma 2);
\n-    gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 6, comma 3);   

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
\n-    il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 5); 
\n-    relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 1, comma 7-ter);  
\n-    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 1, comma 8);
\n-    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 1, comma 9); 
\n-    gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 1, comma 8);    

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VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 

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CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

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RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

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RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell’articolo 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le Regioni – intestatarie di contabilità speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

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ACQUISITA l’intesa della Provincia Autonoma di Bolzano con nota del 4 febbraio 2022;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

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DISPONE

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ART. 1

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(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

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\n1.    La Provincia Autonoma di Bolzano già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
\n2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Bolzano continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della medesima ordinanza.
\n3.    AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
\n4.    La Provincia Autonoma di Bolzano può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
\n5.    Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia Autonoma di Bolzano può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
\n6.    Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma. 
\n7.    Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
\n8.    La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
\n9.    Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
\n10.    Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
\n11.    Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.

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ART. 2
\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

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1.    La Provincia Autonoma di Bolzano già individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa. 
\n2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Bolzano continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia Autonoma di Bolzano in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
\n3.    AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche.   
\n4.    In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
\n5.    Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. 
\n6.    Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 5.
\n7.    Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
\n8.    La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
\n9.    Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
\n10.    Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

\n

\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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\nRoma, 1° marzo 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie; 

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018; 

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: “Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza” con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

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VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021; 

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 

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VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\r\n\r\n

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018; 

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n


\r\nVISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
\r\n-    il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2, comma 1); 
\r\n-    relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-ter);
\r\n-     gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 2, comma 5);
\r\n-    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 2, comma 6); 
\r\n-    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (articolo 6, comma 2);
\r\n-    gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 6, comma 3);   

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
\r\n-    il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 5); 
\r\n-    relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 1, comma 7-ter);  
\r\n-    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 1, comma 8);
\r\n-    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 1, comma 9); 
\r\n-    gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 1, comma 8);    

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

\r\n\r\n

RITENUTO quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell’articolo 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le Regioni – intestatarie di contabilità speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Provincia Autonoma di Bolzano con nota del 4 febbraio 2022;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n


\r\nART. 1

\r\n\r\n

(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020)

\r\n\r\n


\r\n1.    La Provincia Autonoma di Bolzano già individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
\r\n2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Bolzano continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della medesima ordinanza.
\r\n3.    AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
\r\n4.    La Provincia Autonoma di Bolzano può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
\r\n5.    Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia Autonoma di Bolzano può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
\r\n6.    Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma. 
\r\n7.    Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
\r\n8.    La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
\r\n9.    Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
\r\n10.    Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
\r\n11.    Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

\r\n\r\n

1.    La Provincia Autonoma di Bolzano già individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa. 
\r\n2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia Autonoma di Bolzano continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia Autonoma di Bolzano in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
\r\n3.    AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia Autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche.   
\r\n4.    In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
\r\n5.    Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. 
\r\n6.    Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 5.
\r\n7.    Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
\r\n8.    La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
\r\n9.    Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
\r\n10.    Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

\r\n\r\n


\r\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n


\r\nRoma, 1° marzo 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
\r\n 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

\n

VISTO il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal Regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

\n

VISTA la decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire, in particolare, assistenza all’Italia;

\n

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18 ottobre 2019 con la quale è stato concesso all’Italia un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui, in base alla nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 6948 del 9 agosto 2019, euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

\n

DATO ATTO che per i contesti emergenziali in rassegna la Commissione europea ha provveduto a versare all’Italia, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo complessivo di euro 277.204.595 in un’unica rata, secondo quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

\n

DATO ATTO che tali risorse per l’importo complessivo di euro 277.204.595, di cui euro 263.207.878,00 euro destinati a interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono state interamente impiegate e rendicontate dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

\n

ATTESO CHE il reimpiego dei rientri provenienti dall’Unione Europea per la Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

TENUTO CONTO altresì che le risorse restituite dalla Regione Siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 potranno essere destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla  Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero in favore delle Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, all’esito delle operazioni contabili effettuate con riguardo anche alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali già trasferite e non ancora programmate alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

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VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   850 del 24 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 868 del 1° marzo 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   858 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 834 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   857 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 838 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

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TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 le Regioni e Province Autonome debbono versare le risorse non ancora programmate, disponibili sulle contabilità speciali, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per un importo complessivo di 7.529.696,42;

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RAVVISATA la necessità di riprogrammare l’impiego delle economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, da destinare al completamento degli interventi volti al superamento della situazione di criticità ancora in atto, a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 24157 del 15 maggio 2023 con cui è stata fornita una tabella con un quadro riassuntivo, aggiornato alla medesima data del 15 maggio 2023, delle risorse finanziarie che potranno essere riprogrammate ai sensi della presente ordinanza;

\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

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DISPONE

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ART. 1

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  1. Per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani.
  2. \n
  3. I soggetti attuatori di interventi di cui al comma 1, i cui lavori sono stati consegnati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a fronte di variazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle lavorazioni eseguite ai fini della registrazione dello stato di avanzamento lavori rispetto ai prezzi aggiornati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e in assenza di risorse disponibili nel relativo quadro economico, segnalano al Soggetto responsabile le rispettive esigenze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la rimodulazione di cui al comma 1 è sottoposta, entro i successivi 30 giorni all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. \n
  5. Alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del presente articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle economie di spesa maturate sulle attività e sugli interventi già conclusi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le somme che risultano non programmate alla data di pubblicazione della stessa e a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea stanziate per lo specifico contesto emergenziale, anche in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato a valere sulle risorse derivanti dal predetto Fondo.   
  6. \n
  7. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con  le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, un’integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  8. \n
  9. La Regione Siciliana e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono,  entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della citata Regione Siciliana, per un importo, di 10.521.432,92 euro e sul bilancio della citata Provincia Autonoma di Bolzano, per un importo di euro 489.196,13, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato “Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie - Finanziamenti CEE” intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze (Codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: “Intervento 2018FSUEPCIV-ACC - Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE”. A seguito dell’avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  10. \n
  11. Le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono a riversare le risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali aperte per l’emergenza e sul bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, non ancora programmate, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  per un importo complessivo di euro 7.529.696,42. 
  12. \n
  13. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, nei limiti di importo cui al comma 6 all’esito delle operazioni contabili ivi previste, dal Dipartimento della Protezione civile sulle contabilità speciali aperte per l’emergenza delle Regioni indicate al predetto comma 6 e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.
  14. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 21 giugno 2023                                            

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

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VISTO il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal Regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

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VISTA la decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire, in particolare, assistenza all’Italia;

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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18 ottobre 2019 con la quale è stato concesso all’Italia un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui, in base alla nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 6948 del 9 agosto 2019, euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

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DATO ATTO che per i contesti emergenziali in rassegna la Commissione europea ha provveduto a versare all’Italia, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo complessivo di euro 277.204.595 in un’unica rata, secondo quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

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DATO ATTO che tali risorse per l’importo complessivo di euro 277.204.595, di cui euro 263.207.878,00 euro destinati a interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono state interamente impiegate e rendicontate dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

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ATTESO CHE il reimpiego dei rientri provenienti dall’Unione Europea per la Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell’economia e delle finanze;

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TENUTO CONTO altresì che le risorse restituite dalla Regione Siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 potranno essere destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla  Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero in favore delle Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, all’esito delle operazioni contabili effettuate con riguardo anche alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali già trasferite e non ancora programmate alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

\r\n\r\n

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   850 del 24 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 868 del 1° marzo 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   858 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 834 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   857 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 838 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 le Regioni e Province Autonome debbono versare le risorse non ancora programmate, disponibili sulle contabilità speciali, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per un importo complessivo di 7.529.696,42;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di riprogrammare l’impiego delle economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, da destinare al completamento degli interventi volti al superamento della situazione di criticità ancora in atto, a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 24157 del 15 maggio 2023 con cui è stata fornita una tabella con un quadro riassuntivo, aggiornato alla medesima data del 15 maggio 2023, delle risorse finanziarie che potranno essere riprogrammate ai sensi della presente ordinanza;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti attuatori di interventi di cui al comma 1, i cui lavori sono stati consegnati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a fronte di variazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle lavorazioni eseguite ai fini della registrazione dello stato di avanzamento lavori rispetto ai prezzi aggiornati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e in assenza di risorse disponibili nel relativo quadro economico, segnalano al Soggetto responsabile le rispettive esigenze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la rimodulazione di cui al comma 1 è sottoposta, entro i successivi 30 giorni all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. \r\n\t
  5. Alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del presente articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle economie di spesa maturate sulle attività e sugli interventi già conclusi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le somme che risultano non programmate alla data di pubblicazione della stessa e a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea stanziate per lo specifico contesto emergenziale, anche in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato a valere sulle risorse derivanti dal predetto Fondo.   
  6. \r\n\t
  7. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con  le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, un’integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  8. \r\n\t
  9. La Regione Siciliana e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono,  entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della citata Regione Siciliana, per un importo, di 10.521.432,92 euro e sul bilancio della citata Provincia Autonoma di Bolzano, per un importo di euro 489.196,13, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato “Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie - Finanziamenti CEE” intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze (Codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: “Intervento 2018FSUEPCIV-ACC - Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE”. A seguito dell’avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  10. \r\n\t
  11. Le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono a riversare le risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali aperte per l’emergenza e sul bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, non ancora programmate, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  per un importo complessivo di euro 7.529.696,42. 
  12. \r\n\t
  13. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, nei limiti di importo cui al comma 6 all’esito delle operazioni contabili ivi previste, dal Dipartimento della Protezione civile sulle contabilità speciali aperte per l’emergenza delle Regioni indicate al predetto comma 6 e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.
  14. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 21 giugno 2023                                            
\r\n
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023

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