Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini
24 luglio 2016
L’art.11, comma 4, della legge n. 979 del 31 dicembre 1982, individua le competenze del Dipartimento della Protezione Civile in materia d’inquinamento del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive, in caso di emergenza nazionale.
La norma recita: “Quando l’emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministro della Marina Mercantile dispone, il Ministro della Marina Mercantile (*) chiede al Ministro della Protezione Civile di promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile”.
Il Piano disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimento e delle strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della protezione civile, per la difesa dell’inquinamento da idrocarburi o altre sostanze nocive, indirizzando tutte le azioni finalizzate alla:
• salvaguardia delle vite umane e tutela di tutti gli interessi economici e ambientali;
• eliminazione del rischio, limitazione dei danni e attività di bonifica;
• attuazione, coordinata con i competenti organi istituzionali, di tutte le iniziative necessarie per la ripresa delle normali condizioni di vita e di libera fruizione delle zone interessate dall’inquinamento o dalla sua minaccia.
Il Capo dipartimento ha la “direzione strategica” delle operazioni, ovvero la condotta unitaria di tutte le attività a livello centrale e periferico a terra e in mare, mirate alla difesa dall’inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive.
L’Autorità Marittima (in mare) e il Prefetto (sulla costa) competenti per territorio, hanno la “direzione operativa”, cioè l’autorità delegata a un funzionario responsabile di impiegare le forze assegnate per le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive in uno specifico settore di intervento e di ritenere o delegare la direzione tattica delle forze impiegate.
Scopo del piano. Il piano predispone le norme esecutive per esercitare prontamente la direzione di tutte le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica e, allo stesso tempo, disciplina forme e modalità esecutive di intervento che le Autorità dello Stato, centrali e periferiche, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali, debbono mettere in atto per ottenere il massimo risultato possibile nell’azione di bonifica e di contenimento dei danni che possono essere causati alle persone e all’ambiente da un inquinamento marino da idrocarburi o da altre sostanze nocive.
Applicazione del piano. Il Piano viene applicato in tutti i possibili inquinamenti marini o costieri, qualunque siano le fonti e le situazioni che li hanno originati, ogni volta che viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992, o in situazioni emergenziali eccezionali che possono compromettere l’integrità della vita, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 286 del 27 dicembre 2002.
Grazie al Piano è possibile gestire l’emergenza nazionale e condurre a termine, nel più breve tempo possibile, le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica iniziate sotto il coordinamento del Capo di Compartimento Marittimo competente, (nella fase di emergenza locale, quando cioè l’inquinamento si mantiene ancora nella sfera di competenza dell'Autorità Marittima e del Ministero dell’Ambiente).
Fasi operative per la gestione dell’emergenza nazionale. Le fasi operative per la gestione dell’emergenza nazionale si suddividono in:
• Fase di allertamento, che inizia quando si ha notizia della dichiarazione della emergenza locale;
• Fase di emergenza nazionale, che viene attivata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992 o di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 della Legge n. 286 del 27 dicembre 2002.
A seguito dell’attivazione della fase di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni raccordandosi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, responsabile della fase locale dell’emergenza.
Struttura del piano. Il Piano è suddiviso in 9 Capitoli: 1) generalita’; 2) piano operativo; 3) emergenza; 4) inquinamento da idrocarburi; 5) inquinamento da altre sostanze nocive; 6) mezzi; 7) smaltimento e recupero; 8) comunicazioni; 9) rapporti con gli organi di informazione e di un’appendice con messaggistica formattata.
Ci sono inoltre 10 allegati: 1) procedure per la convocazione personale M.M. e C.P. e MATTM presso la SSI-COEMM del DPC; 2) prodotti chimici (disperdenti e assorbenti) riconosciuti utilizzabili Ditte produttrici e fornitrici; 3) tecniche utilizzabili nella lotta all’inquinamento marino da idrocarburi; 4) elenco aree costiere particolarmente sensibili – elenco Prefetture di giurisdizione; 5) estratto dalla “Guida operativa sul controllo e sulle tecniche di disinquinamento degli sversamenti petroliferi costieri”; 6) sostanze nocive; 7) operazioni di stoccaggio provvisorio e di avvio allo smaltimento o al recupero di idrocarburi e altri prodotti recuperati; 8) uffici operativi delle amministrazioni dello Stato ed Enti centrali cui vanno inoltrate le richieste in caso di emergenza; 9) cooperazione Comunitaria; 10) elenco di distribuzione.
(*) Le competenze del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di lotta agli inquinamenti sono ora attribuite al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi dell’art.1 – comma 10 - della Legge 24.12.93 n. 537).